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Legge 27 ottobre 1950, n. 904 · Legge 27 ottobre 1950, n. 904 — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente Zolfi italiani

Legge 27 ottobre 1950, n. 904 Art. 2

En vigueurTexte officiel

L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287 , e' elevata, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni. La trattenuta, per ogni tonnellata di zolfo grezzo, prevista nell'ultimo comma del predetto articolo e' elevata a lire cinquecento a partire dall'esercizio 1 agosto 1948-31 luglio 1949.