Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 Art. 9
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.