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Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 · Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento)

Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 Art. 9

En vigueurTexte officiel

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.