Legge 21 ottobre 1950, n. 989 Art. 2
Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati, sia dal Comune o dai suoi concessionari per l'attuazione del piano, entro il predetto termine del 31 ottobre 1952, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza della esenzione stessa dal 25 giugno 1945.