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Legge 13 ottobre 1950, n. 953 · Legge 13 ottobre 1950, n. 953 — Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana

Legge 13 ottobre 1950, n. 953 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1 e 2, gli alto-atesini dovranno presentare alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' consolare italiana, indicanti le generalita' dell'optante ed eventualmente dei famigliari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonche' il numero dei capi di bestiame.