Legge 13 ottobre 1950, n. 889 Art. 2
Alla copertura dell'onere predetto sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrato recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.
Alla copertura dell'onere predetto sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrato recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.