Legge 10 ottobre 1950, n. 896 Art. 3
All'onere di lire 86 milioni di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 1 aprile 1950, n. 155 , concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.