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Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 3

En vigueurTexte officiel

L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.