Legge 10 agosto 1950, n. 679 Art. 2
Il contributo di cui all'articolo precedente fara' carico ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50. La spesa relativa, sara' compensata mediante riduzione per pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.