Legge 10 agosto 1950, n. 666 · Legge 10 agosto 1950, n. 666 — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 Legge 10 agosto 1950, n. 666 Art. 2 En vigueurTexte officiel L'ammortamento decorre dal 1 gennaio successivo all'erogazione del mutuo. ← Précédent · Art. 1 Sommaire Art. 3 · Suivant →