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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 47

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

En vigueurTexte officiel

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento integratore spetta anche per i tigli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivo' l'invalidita'.