Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 4
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie. In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.