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Legge 30 luglio 1950, n. 738 · Legge 30 luglio 1950, n. 738 — Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490

Legge 30 luglio 1950, n. 738 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Per gli effetti di cui all' art. 81, comma quarto, della Costituzione della, Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla pre ente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.