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Legge 28 luglio 1950, n. 684 · Legge 28 luglio 1950, n. 684 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Legge 28 luglio 1950, n. 684 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1950-51, le seguenti spese: 1) L. 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.); 2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa; 3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero; 4) L. 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi; 5) L. 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero; 6) L. 18.300.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.