Legge 28 luglio 1950, n. 634 Art. 1
Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di guerra, di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478 , sono esenti da ogni tassa di bollo, purche' in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.