Legge 21 luglio 1950, n. 818 Art. 4
Il termine di due anni previsto dall' art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 , e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di due anni previsto dall' art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 , e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge.