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Legge 15 luglio 1950, n. 576 · Legge 15 luglio 1950, n. 576 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Legge 15 luglio 1950, n. 576 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono autorizzate: 1) la spesa di lire 14.850.000.000 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario; 2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime; 3) la spesa di lire 1.000.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ; 4) la spesa di lire 150.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030 , degli oneri relativi alle opere pubbliche gia' eseguite in Albania; 5) la spesa di lire 500.000.000 per la sistemazione dei titoli di spesa estinti emessi in dipendenza della gestione temporanea del Governo Militare Alleato e non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, per la reintegrazione delle contabilita' speciali da cui sono stati attinti i fondi per spese attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici e per la regolazione contabile delle partite concernenti spese effettuate con anticipazioni fatte dal Governo Militare Alleato direttamente a uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o ad altri organi statali che si sono sostituiti a tali uffici; 6) la spesa di lire 200.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere autorizzate dal Governo Militare Alleato; 7) la spesa di lire 100.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere gia' eseguite anteriormente alla liberazione; 8) la spesa di lire 4.850.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli enti locali nell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .