Legge 12 luglio 1950, n. 591 · Legge 12 luglio 1950, n. 591 — Abolizione delle cauzioni commerciali
Legge 12 luglio 1950, n. 591 Art. 3
La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale. Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.