Legge 8 luglio 1950, n. 584 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sara' stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.