Legge 4 luglio 1950, n. 454 Art. 6
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvedera' alla ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori ed al rilascio agli interessati del documento comprovante la quantita' di prodotto che ciascuno di essi avra' facolta' di conferire ai "granai del popolo".