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Legge 11 giugno 1950, n. 360 · Legge 11 giugno 1950, n. 360 — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire per opere patrimoniali

Legge 11 giugno 1950, n. 360 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Il ricavo dei mutui autorizzati col precedente art. 1 e' da impiegarsi esclusivamente in lavori e forniture occorrenti per l'elettrificazione delle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale.