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Legge 3 giugno 1950, n. 415 · Legge 3 giugno 1950, n. 415 — Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica

Legge 3 giugno 1950, n. 415 Art. 3

En vigueurTexte officiel

I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole. Non e' ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, ne' degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.