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Legge 12 maggio 1950, n. 348 · Legge 12 maggio 1950, n. 348 — Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 12 maggio 1950, n. 348 Art. 4

En vigueurTexte officiel

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facolta' di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di servizi indispensabili di comunicazione fra il Continente e le Isole, che avessero assunto i servizi stessi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge. Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha altresi' facolta' di ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale. Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.