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Legge 29 aprile 1950, n. 210 · Legge 29 aprile 1950, n. 210 — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie

Legge 29 aprile 1950, n. 210 Art. 1

En vigueurTexte officiel

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di eta', all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. L'esame si svolgera' la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento.