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Legge 15 marzo 1950, n. 151 · Legge 15 marzo 1950, n. 151 — Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra

Legge 15 marzo 1950, n. 151 Art. 1

En vigueurTexte officiel

L' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 , e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630 , e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra".