Legge 23 febbraio 1950, n. 66 Art. 2
Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.
Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.