Legge 5 gennaio 1950, n. 6 Art. 5
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.