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Legge 5 gennaio 1950, n. 15 · Legge 5 gennaio 1950, n. 15 — Ricostituzione del comune di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria

Legge 5 gennaio 1950, n. 15 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Campo Calabro saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli Organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro riunione. Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Campo Calabro, non potra' essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.