Legge 24 dicembre 1949, n. 983 Art. 8
Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.
Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.