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Legge 1 dicembre 1949, n. 908 · Legge 1 dicembre 1949, n. 908 — Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate

Legge 1 dicembre 1949, n. 908 Art. 3

En vigueurTexte officiel

L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennita' od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contradditorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica, del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.