Legge 1 dicembre 1949, n. 897 Art. 2
Alla spesa occorrente si fara' fronte con gli stanziamenti esistenti sul capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949 e su quelli corrispondenti degli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari concernenti pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.