Legge 4 novembre 1949, n. 843 Art. 2
Alla spesa di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte mediante prelievo dal fondo speciale previsto dall' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.