Legge 31 ottobre 1949, n. 776 Art. 3
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 35.500.000.000.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 35.500.000.000.