Legge 29 ottobre 1949, n. 827 Art. 3
Il primo comma dell'art. 4 del citato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente: "Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive".
Renvoie à
- Legge 29 ottobre 1949, n. 827 Art. 4