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Legge 29 ottobre 1949, n. 827 · Legge 29 ottobre 1949, n. 827 — Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali

Legge 29 ottobre 1949, n. 827 Art. 1

En vigueurTexte officiel

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.