Legge 28 ottobre 1949, n. 772 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.