Legge 20 ottobre 1949, n. 784 Art. 2
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la spesa straordinaria, di L. 25 milioni per provvedere all'acquisto e alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.