Legge 15 agosto 1949, n. 636 Art. 2
A tale spesa verra' provveduto mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 353 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49.
A tale spesa verra' provveduto mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 353 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49.