Legge 15 agosto 1949, n. 533 Art. 6
L'appello e' proposto innanzi al Tribunale. Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.
L'appello e' proposto innanzi al Tribunale. Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.