Legge 5 agosto 1949, n. 604 Art. 8
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo di L. 102.954.500 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo di L. 102.954.500 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.