Legge 29 luglio 1949, n. 635 Art. 1
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950. L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.