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Legge 29 luglio 1949, n. 635 · Legge 29 luglio 1949, n. 635 — Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio

Legge 29 luglio 1949, n. 635 Art. 1

En vigueurTexte officiel

L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950. L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.