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Legge 29 luglio 1949, n. 493 · Legge 29 luglio 1949, n. 493 — Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato

Legge 29 luglio 1949, n. 493 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949. La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.