Legge 29 luglio 1949, n. 450 Art. 1
Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.