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Legge 1 luglio 1949, n. 418 · Legge 1 luglio 1949, n. 418 — Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Societa' "Dante Alighieri"; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione

Legge 1 luglio 1949, n. 418 Art. 3

En vigueurTexte officiel

La Cassa depositi e prestiti terra' una gestione separata dell'importo delle obbligazioni e dei premi caduti in prescrizione. L'apposito conto corrente fruttera' l'annuo interesse del quattro per cento. La Cassa depositi e prestiti, se necessario, stornera' dal predetto conto corrente a quello relativo alla gestione del prestito di cui all'art. 5 del regio decreto 5 gennaio 1905, le somme occorrenti per far fronte agli oneri di anticipato riscatto stabilito dall'art. 1 della presente legge. La Banca d'Italia e' autorizzata a vendere i titoli ricevuti in deposito in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia per il collocamento delle obbligazioni incamerandone il ricavato sino alla concorrenza delle spese sostenute per le operazioni di estrazione e di rimborso delle obbligazioni. L'eventuale eccedenza sara' rimessa alla Cassa depositi e prestiti che l'accreditera' nel conto corrente suddetto. Semestralmente la Banca d'Italia, oltre al conto di cui al primo comma dell'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1905, presentera' la dimostrazione delle spese sostenute che saranno rimborsate dalla Cassa, depositi e prestiti prelevando i fondi dal conto corrente di cui al primo comma.