Legge 30 giugno 1949, n. 415 Art. 1
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000. Detto contributo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.