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Legge 14 giugno 1949, n. 445 · Legge 14 giugno 1949, n. 445 — Modificazioni al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

Legge 14 giugno 1949, n. 445 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27 lettere c) e d) e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di cui sopra, e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369 , possono essere promossi - anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell' art. 87 della, legge 9 maggio 1940, n. 370 , e successive modificazioni - solo quando siano stati promossi nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianita' a carriera normale ed a carriera limitata della rispettiva arma, corpo o servizio. L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, puo' essere promosso solo quando siano stati promossi - nel servizio permanente - i pari grado di uguale anzianita' a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso".