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Legge 5 giugno 1949, n. 338 · Legge 5 giugno 1949, n. 338 — Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione

Legge 5 giugno 1949, n. 338 Art. 2

En vigueurTexte officiel

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI