Legge 3 giugno 1949, n. 320 Art. 3
Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonche' da tasse ed imposte indirette sugli affari. I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a meta'.