Legge 12 maggio 1949, n. 273 Art. 2
Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le Cause secondo equita' ed inappellabilmente a norma degli articoli 11, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile , e' elevato a lire 2000. Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.