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Legge 29 aprile 1949, n. 264 · Legge 29 aprile 1949, n. 264 — Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge 29 aprile 1949, n. 264 Art. 40

CAPO III Sussidi straordinari

En vigueurTexte officiel

Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale. La domanda e' redatta sul modulo fornito dall'istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verita'. La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.