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Legge 29 aprile 1949, n. 264 · Legge 29 aprile 1949, n. 264 — Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge 29 aprile 1949, n. 264 Art. 35

CAPO II Assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione

En vigueurTexte officiel

Agli aventi diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dall' art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e' concesso, per il periodo di godimento di tale indennita', un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennita' stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 . ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)) . Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennita' di caro - pane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e 16 luglio 1947, n. 770 , e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093 . Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennita' giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennita' stessa.